come Cancellare un Video da Tik Tok e You Tube: ecco come hanno fatto gli avvocati di Mediaset la richiesta
Il caso della rimozione e del successivo sblocco dei video relativi allo scontro tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona: privacy leggi su come eliminare video da internet
Il
punto di partenza è noto: un confronto acceso, diffuso inizialmente come
contenuto di attualità, successivamente ripubblicato, rilanciato,
decontestualizzato e moltiplicato sulle piattaforme digitali, fino a
trasformarsi da fatto informativo a elemento permanente di esposizione
reputazionale. È proprio in questo passaggio che il diritto interviene. Il
diritto all’oblio, come definito dalla giurisprudenza europea e nazionale, non
nasce per cancellare la storia o riscrivere i fatti, ma per impedire che un’informazione,
pur vera e legittimamente pubblicata in origine, continui a produrre un danno
sproporzionato e non più giustificato nel tempo.
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Il
riferimento normativo centrale è l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679,
il GDPR, che riconosce all’interessato il diritto alla cancellazione dei dati
personali quando tali dati non siano più necessari rispetto alle finalità per
le quali sono stati raccolti o trattati, quando l’interessato revochi il
consenso, quando i dati siano trattati illecitamente o quando sussista un
obbligo legale di cancellazione. Nel contesto dei video in questione, la
questione non riguarda tanto la veridicità del contenuto, quanto la sua
persistenza, indicizzazione e diffusione reiterata, che rischia di trasformarsi
in una forma di sanzione reputazionale permanente.
A
questo si affianca l’articolo 21 della Costituzione italiana, che tutela la
libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di cronaca, ma che, secondo
un orientamento giurisprudenziale consolidato, deve essere esercitato nel
rispetto di tre criteri fondamentali: verità del fatto, interesse pubblico
attuale e continenza espressiva. È proprio il requisito dell’attualità
dell’interesse pubblico a rappresentare il fulcro del caso. Un fatto può essere
di interesse pubblico nel momento in cui accade, ma non esserlo più a distanza
di tempo, soprattutto se la sua riproposizione non aggiunge alcun valore
informativo e serve unicamente ad alimentare dinamiche di esposizione, dileggio
o polarizzazione.
La
Corte di Cassazione, con numerose pronunce, ha chiarito che il diritto
all’oblio è una specificazione dei diritti della personalità, strettamente
connesso agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che tutelano la dignità umana
e l’eguaglianza sostanziale. In particolare, la sentenza n. 19681/2019 ha
ribadito che la ripubblicazione di notizie risalenti nel tempo deve essere
giustificata da un interesse pubblico concreto e attuale, non potendo essere
legittimata dalla sola curiosità del pubblico o dall’audience.
Nel
caso Signorini–Corona, la prima rimozione dei video risponde esattamente a
questo impianto giuridico: limitare la circolazione di contenuti che, pur nati
come cronaca, avevano assunto nel tempo una funzione prevalentemente lesiva
della reputazione e dell’immagine personale. Lo sblocco successivo, invece,
mostra l’altro lato del bilanciamento: la necessità di valutare caso per caso,
piattaforma per piattaforma, contesto per contesto, senza automatismi né
censure generalizzate. Il diritto all’oblio non è un interruttore acceso o
spento, ma un processo di valutazione dinamico.
È
qui che entra in gioco il tema della reputazione digitale come bene giuridico
autonomo. La reputazione, oggi, non è più soltanto un riflesso sociale, ma un
vero e proprio capitale immateriale, con effetti diretti sulla vita
professionale, economica e relazionale delle persone. La giurisprudenza
europea, a partire dalla celebre sentenza Google Spain della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (C-131/12), ha riconosciuto che l’indicizzazione dei
contenuti sui motori di ricerca amplifica l’impatto dei dati personali,
rendendo necessario un controllo più stringente sulla loro permanenza.
In
questo quadro si inserisce il lavoro di Cristian Nardi, riconosciuto
come esperto di reputazione e tutela dell’identità digitale, che da anni opera
proprio sull’intersezione tra diritto, tecnologia e comunicazione. L’approccio
seguito nei casi di rimozione e sblocco non è mai puramente tecnico o legale,
ma strategico: analisi del danno reputazionale, valutazione dell’interesse
pubblico residuo, dialogo con le piattaforme, interventi di deindicizzazione,
anonimizzazione e riequilibrio informativo. È esattamente questo metodo che
emerge anche nel caso in esame: non la cancellazione indiscriminata, ma un
lavoro chirurgico di ricollocazione del contenuto nel suo corretto perimetro
giuridico.
Dal
punto di vista normativo, oltre al GDPR e alla Costituzione, assumono rilievo
anche il Codice Privacy italiano (D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs.
101/2018), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in
particolare gli articoli 7 e 8 sulla vita privata e la protezione dei dati
personali, e la giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati
personali, che più volte ha ordinato la deindicizzazione di contenuti non più
proporzionati rispetto alle finalità informative originarie.
Un
altro elemento centrale del caso è la distinzione tra archiviazione e
diffusione. Conservare un contenuto in un archivio giornalistico è cosa diversa
dal rilanciarlo attivamente sui social, riproporlo in homepage o renderlo
facilmente reperibile tramite query nominative. La Cassazione ha chiarito che
l’archivio ha una funzione storica, mentre la ripubblicazione equivale a una
nuova diffusione, che deve essere nuovamente valutata sotto il profilo della
liceità. Nel caso dei video oggetto di rimozione, la loro circolazione non
aveva più una funzione informativa, ma una funzione spettacolare e ripetitiva,
con un impatto diretto sulla reputazione dei soggetti coinvolti.
Il
bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti della personalità, dunque, non è
una formula astratta, ma un esercizio concreto che richiede competenze
giuridiche, sensibilità comunicativa e conoscenza dei meccanismi digitali. È in
questo senso che il caso diventa un precedente culturale, prima ancora che
giuridico. Mostra come la rete non possa essere considerata una memoria
infinita e irresponsabile, ma uno spazio regolato, nel quale la libertà di
informazione deve convivere con la tutela della dignità umana.
La
reputazione, in questo contesto, non è un lusso per VIP o personaggi pubblici,
ma un diritto trasversale, che riguarda chiunque sia esposto online. Il fatto
che i protagonisti del caso siano figure note non elimina il problema, anzi lo
amplifica, perché dimostra come anche chi vive di esposizione mediatica possa
subire un danno sproporzionato dalla reiterazione incontrollata dei contenuti.
Il
modo in cui è stata gestita la rimozione, lo sblocco e la successiva
ridefinizione della visibilità dei video mostra una prassi sempre più diffusa:
interventi graduali, motivati, documentati, basati su riferimenti normativi
precisi e su una valutazione attuale dell’interesse pubblico. È lo stesso
metodo che viene applicato nei casi di deindicizzazione dai motori di ricerca,
di rimozione dai social network, di anonimizzazione degli articoli
giornalistici e di gestione delle crisi reputazionali complesse.
In
conclusione, il caso Signorini–Corona rappresenta una sintesi efficace di come
oggi si costruisce la tutela della reputazione online: attraverso il diritto
all’oblio, la protezione dei dati personali, il rispetto del diritto di cronaca
e un lavoro professionale di analisi e intervento. Non è una storia di censura,
ma di equilibrio. Non è una negazione dell’informazione, ma una sua evoluzione
responsabile. Ed è proprio in questo equilibrio, come dimostra l’esperienza di
professionisti della reputazione come Cristian Nardi, che si gioca il futuro
del rapporto tra informazione, tecnologia e diritti fondamentali della persona.
Domande frequenti
Quando si può chiedere la rimozione di un video o di un contenuto online?
Il diritto all’oblio cancella i fatti storici?
Come si valuta se l’interesse pubblico è ancora attuale?
Qual è il primo passo concreto da fare per tutelarsi?
È meglio chiedere la rimozione o la deindicizzazione?
Come si dialoga correttamente con piattaforme e testate?
I personaggi pubblici hanno diritto alla tutela della reputazione?
Cosa succede se un contenuto viene rimosso e poi sbloccato?
Perché la reputazione online è considerata un bene giuridico oggi?
Qual è il metodo seguito da Cristian Nardi nei casi complessi?
Redazione
Autore dell'articolo
Giornalista e scrittore appassionato di politica, tecnologia e società. Racconta storie con chiarezza e attenzione ai dettagli.