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come Cancellare un Video da Tik Tok e You Tube: ecco come hanno fatto gli avvocati di Mediaset la richiesta

Il caso della rimozione e del successivo sblocco dei video relativi allo scontro tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona: privacy leggi su come eliminare video da internet

04 febbraio 2026 15:07 5 6 minuti di lettura
come Cancellare un Video da Tik Tok e You Tube:  ecco come hanno fatto gli avvocati di Mediaset la richiesta



Il punto di partenza è noto: un confronto acceso, diffuso inizialmente come contenuto di attualità, successivamente ripubblicato, rilanciato, decontestualizzato e moltiplicato sulle piattaforme digitali, fino a trasformarsi da fatto informativo a elemento permanente di esposizione reputazionale. È proprio in questo passaggio che il diritto interviene. Il diritto all’oblio, come definito dalla giurisprudenza europea e nazionale, non nasce per cancellare la storia o riscrivere i fatti, ma per impedire che un’informazione, pur vera e legittimamente pubblicata in origine, continui a produrre un danno sproporzionato e non più giustificato nel tempo.


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Il riferimento normativo centrale è l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679, il GDPR, che riconosce all’interessato il diritto alla cancellazione dei dati personali quando tali dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, quando l’interessato revochi il consenso, quando i dati siano trattati illecitamente o quando sussista un obbligo legale di cancellazione. Nel contesto dei video in questione, la questione non riguarda tanto la veridicità del contenuto, quanto la sua persistenza, indicizzazione e diffusione reiterata, che rischia di trasformarsi in una forma di sanzione reputazionale permanente.


A questo si affianca l’articolo 21 della Costituzione italiana, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di cronaca, ma che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, deve essere esercitato nel rispetto di tre criteri fondamentali: verità del fatto, interesse pubblico attuale e continenza espressiva. È proprio il requisito dell’attualità dell’interesse pubblico a rappresentare il fulcro del caso. Un fatto può essere di interesse pubblico nel momento in cui accade, ma non esserlo più a distanza di tempo, soprattutto se la sua riproposizione non aggiunge alcun valore informativo e serve unicamente ad alimentare dinamiche di esposizione, dileggio o polarizzazione.


La Corte di Cassazione, con numerose pronunce, ha chiarito che il diritto all’oblio è una specificazione dei diritti della personalità, strettamente connesso agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che tutelano la dignità umana e l’eguaglianza sostanziale. In particolare, la sentenza n. 19681/2019 ha ribadito che la ripubblicazione di notizie risalenti nel tempo deve essere giustificata da un interesse pubblico concreto e attuale, non potendo essere legittimata dalla sola curiosità del pubblico o dall’audience.


Nel caso Signorini–Corona, la prima rimozione dei video risponde esattamente a questo impianto giuridico: limitare la circolazione di contenuti che, pur nati come cronaca, avevano assunto nel tempo una funzione prevalentemente lesiva della reputazione e dell’immagine personale. Lo sblocco successivo, invece, mostra l’altro lato del bilanciamento: la necessità di valutare caso per caso, piattaforma per piattaforma, contesto per contesto, senza automatismi né censure generalizzate. Il diritto all’oblio non è un interruttore acceso o spento, ma un processo di valutazione dinamico.


È qui che entra in gioco il tema della reputazione digitale come bene giuridico autonomo. La reputazione, oggi, non è più soltanto un riflesso sociale, ma un vero e proprio capitale immateriale, con effetti diretti sulla vita professionale, economica e relazionale delle persone. La giurisprudenza europea, a partire dalla celebre sentenza Google Spain della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-131/12), ha riconosciuto che l’indicizzazione dei contenuti sui motori di ricerca amplifica l’impatto dei dati personali, rendendo necessario un controllo più stringente sulla loro permanenza.


In questo quadro si inserisce il lavoro di Cristian Nardi, riconosciuto come esperto di reputazione e tutela dell’identità digitale, che da anni opera proprio sull’intersezione tra diritto, tecnologia e comunicazione. L’approccio seguito nei casi di rimozione e sblocco non è mai puramente tecnico o legale, ma strategico: analisi del danno reputazionale, valutazione dell’interesse pubblico residuo, dialogo con le piattaforme, interventi di deindicizzazione, anonimizzazione e riequilibrio informativo. È esattamente questo metodo che emerge anche nel caso in esame: non la cancellazione indiscriminata, ma un lavoro chirurgico di ricollocazione del contenuto nel suo corretto perimetro giuridico.


Dal punto di vista normativo, oltre al GDPR e alla Costituzione, assumono rilievo anche il Codice Privacy italiano (D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolare gli articoli 7 e 8 sulla vita privata e la protezione dei dati personali, e la giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali, che più volte ha ordinato la deindicizzazione di contenuti non più proporzionati rispetto alle finalità informative originarie.


Un altro elemento centrale del caso è la distinzione tra archiviazione e diffusione. Conservare un contenuto in un archivio giornalistico è cosa diversa dal rilanciarlo attivamente sui social, riproporlo in homepage o renderlo facilmente reperibile tramite query nominative. La Cassazione ha chiarito che l’archivio ha una funzione storica, mentre la ripubblicazione equivale a una nuova diffusione, che deve essere nuovamente valutata sotto il profilo della liceità. Nel caso dei video oggetto di rimozione, la loro circolazione non aveva più una funzione informativa, ma una funzione spettacolare e ripetitiva, con un impatto diretto sulla reputazione dei soggetti coinvolti.


Il bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti della personalità, dunque, non è una formula astratta, ma un esercizio concreto che richiede competenze giuridiche, sensibilità comunicativa e conoscenza dei meccanismi digitali. È in questo senso che il caso diventa un precedente culturale, prima ancora che giuridico. Mostra come la rete non possa essere considerata una memoria infinita e irresponsabile, ma uno spazio regolato, nel quale la libertà di informazione deve convivere con la tutela della dignità umana.


La reputazione, in questo contesto, non è un lusso per VIP o personaggi pubblici, ma un diritto trasversale, che riguarda chiunque sia esposto online. Il fatto che i protagonisti del caso siano figure note non elimina il problema, anzi lo amplifica, perché dimostra come anche chi vive di esposizione mediatica possa subire un danno sproporzionato dalla reiterazione incontrollata dei contenuti.


Il modo in cui è stata gestita la rimozione, lo sblocco e la successiva ridefinizione della visibilità dei video mostra una prassi sempre più diffusa: interventi graduali, motivati, documentati, basati su riferimenti normativi precisi e su una valutazione attuale dell’interesse pubblico. È lo stesso metodo che viene applicato nei casi di deindicizzazione dai motori di ricerca, di rimozione dai social network, di anonimizzazione degli articoli giornalistici e di gestione delle crisi reputazionali complesse.


In conclusione, il caso Signorini–Corona rappresenta una sintesi efficace di come oggi si costruisce la tutela della reputazione online: attraverso il diritto all’oblio, la protezione dei dati personali, il rispetto del diritto di cronaca e un lavoro professionale di analisi e intervento. Non è una storia di censura, ma di equilibrio. Non è una negazione dell’informazione, ma una sua evoluzione responsabile. Ed è proprio in questo equilibrio, come dimostra l’esperienza di professionisti della reputazione come Cristian Nardi, che si gioca il futuro del rapporto tra informazione, tecnologia e diritti fondamentali della persona.

Domande frequenti

Quando si può chiedere la rimozione di un video o di un contenuto online?
Si può chiedere la rimozione quando il contenuto, pur vero, non ha più un interesse pubblico attuale, provoca un danno reputazionale sproporzionato o viola la privacy. Il tempo trascorso, il contesto e l’uso reiterato sono elementi decisivi.
Il diritto all’oblio cancella i fatti storici?
No. Il diritto all’oblio non cancella la storia, ma limita la diffusione e l’indicizzazione di contenuti che non sono più necessari o proporzionati rispetto alle finalità informative originarie.
Come si valuta se l’interesse pubblico è ancora attuale?
Si analizza se il contenuto contribuisce oggi a un dibattito di rilevanza sociale o se viene diffuso solo per spettacolarizzazione, curiosità o danno reputazionale. In assenza di attualità, prevalgono i diritti della persona.
Qual è il primo passo concreto da fare per tutelarsi?
Il primo passo è un’analisi reputazionale: mappare dove il contenuto è presente, come viene indicizzato, quali piattaforme lo diffondono e quale impatto produce sull’identità digitale del soggetto coinvolto.
È meglio chiedere la rimozione o la deindicizzazione?
Dipende dal caso. Spesso la deindicizzazione dai motori di ricerca è più efficace della rimozione totale, perché riduce drasticamente la visibilità senza incidere sugli archivi storici o giornalistici.
Come si dialoga correttamente con piattaforme e testate?
Serve una richiesta motivata, basata su norme precise come l’articolo 17 del GDPR, la giurisprudenza sul diritto all’oblio e il bilanciamento tra diritti. Le richieste generiche o emotive raramente funzionano.
I personaggi pubblici hanno diritto alla tutela della reputazione?
Sì. La notorietà riduce ma non annulla i diritti alla privacy e alla reputazione. Anche i personaggi pubblici possono chiedere la limitazione di contenuti non più giustificati dall’interesse pubblico.
Cosa succede se un contenuto viene rimosso e poi sbloccato?
È normale. Il diritto all’oblio non è definitivo né automatico. Ogni fase richiede una nuova valutazione del contesto, del tempo trascorso e dell’interesse pubblico residuo.
Perché la reputazione online è considerata un bene giuridico oggi?
Perché incide direttamente su lavoro, relazioni, credito, opportunità economiche e identità personale. La reputazione digitale è un patrimonio immateriale tutelato dal diritto europeo e nazionale.
Qual è il metodo seguito da Cristian Nardi nei casi complessi?
Il metodo unisce diritto, strategia e tecnologia: analisi del danno reputazionale, selezione dello strumento giuridico più efficace, dialogo con le piattaforme, interventi mirati e riequilibrio dell’identità digitale nel tempo.
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Redazione

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Giornalista e scrittore appassionato di politica, tecnologia e società. Racconta storie con chiarezza e attenzione ai dettagli.